Sulla vicenda della Deliberazione Consiliare N°1/2018 "errata e poi corretta" riguardante la discussione e le conseguenti determinazioni sulla Fondazione "Ruggiero" non entro nel merito della questione politico-amministrativa sulla quale sono in corso accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria e un'altra serie di iniziative ispettive dai compenti organi, piuttosto mi soffermo sull'aspetto formale della "correzione" effettuata. A seguito dei rilievi pubblici mossi dal prof. Lauro Gargiulo e dell'interrogazione dei Consiglieri di "Meta Comune", è stata acclarato che la delibera adottata e pubblicata all'albo pretorio, cioè divenuta ufficiale, era errata nel dispositivo circa la volontà espressa dal Consiglio.
Anzi l'atto riporta l'esatta contrario di quanto deliberato dal Consiglio Comunale. Per porre rimedio all'errore il Sindaco ha riferito che trattasi di errore materiale compiuto dalla Segretaria Comunale per cui è stata corretta la deliberazione nella parte dispositiva e ripubblicata all'albo pretorio con la medesima numerazione, mentre quella precedente risulta annullata ancorchè presente sull'albo medesimo.
La procedura seguita non è regolare in quanto la correzione compete esclusivamente all'Organo che ha adottato l'atto, in questo caso il Consiglio comunale, rilevando l'errore o la non corrispondenza a verbale nella seduta in cui si approvano proprio i verbali del consiglio precedente: quindi provvedendo ad adottare una delibera correttiva della precedente.
Come si evince dalla vigente normativa "...la rettifica ed eliminazione di alcuni vizi delle deliberazioni possono essere operate a cura del soggetto da cui provengono: in questo caso il Consiglio Comunale. Il verbale può essere rettificato (limitatamente agli interventi e alle votazioni) di regola solo in sede di lettura e approvazione da parte del collegio (il Consiglio Comunale, Ndr). Una volta approvato dal colleio mediante lettura e approvazione, non può più essere integrato. Il Segretario Comunale e il Sindaco non hanno potere alcuno - in luogo e tempi diversi successivi all'adunanza consiliare - di operare rifacimenti, rivisitazioni, interpretazioni del contenuto delle deliberazioni, come risultanti dal testo formalmente votato ed approvato. Le uniche rettifiche successive consentite sono la correzione dell'indicazione dei membri presenti e votanti e del risultato della votazione, non però la modificazione delle determinazioni adottate e quindi del contenuto dispositivo".
Diversamente si potrebbe verificare che in qualsiasi momento un qualsiasi atto possa essere modificato a piacimento e in ogni sua parte senza che nessuno ne abbia contezza, con ciò alterandosi o stravolgendosi la volontà degli Organi competenti, sia la Giunta sia il Consiglio.
Credo pertanto che occorra sospendere di ogni efficacia la deliberazione N°1/2018 affissa all'albo pretorio comunale e nel prossimo Consiglio seguire l'iter appropriato.
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